Il Livello dei Beni del soppresso Comune di Vinca dato a Lorenzo quondam Pellegrino di Vinca.
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Il Fatto:
Si produce di seguito la parte dispositiva del contratto di livello, anzi dell’unico contratto di livello relativo i beni del soppresso Comune di Vinca dato a favore di Lorenzo quondam Pellegrino Beggia, e durato ben 102 anni, cioè fino all’atto di affrancazione del 1883.
“A nome d’Iddio Amen l’anno del nostro Sig.re Gesù Christo mille settecento ottantuno indizione decima quarta il dì trenta maggio, Regnando Pio sesto R.mo Pontefice, et il Serenissimo Arciduca Pietro Leopoldo d.mo nono Granduca di Toscana felicemente Dominante.___
Essendo che in esecuzione delli ordini veglianti sopra l’alienazione dei Beni Stabili delle Comunità dello Stato Fiv:nese precedenti le solite notificazioni pubblicate, et affisse in Fiv:no nel di (…) aprille 1780: fossero nel di 12 detto esposti al pubblico incanto, perché terza, et ultima volta i seguenti Beni posti nel comune di Vinca, per rilasciarsi al maggiore, e migliore offerente sopra la s.mma di lire duecento sette d’anno canone e laudemio e quale per cui altra volta erano stati rilasciati a Flaminio Papa di Vinca cioè_
Monte Sagri, e Prugnoli da confinarsi come nella supplica iumiliata a S:A:S: da detto comune, e terra campiva detta i Prati di Comune anzi detta la Piana di di Mulino, e perché più e diversa offerta fossero rilasciati a livello perpetuo a Lorenzo q. di pellegrino Beggia di Vinca per annuo canone di lire duecento sette, soldi sei, e denari otto moneta fiorentina e laudemio simile con tutti gl’altri patti espressi in tale incanto e salva la Sovrana approvazione, come latamente apparisce dagli atti registrati nella Pubblica Can:ria alla qualechè doppo l’opportune partecipazioni di tutto il seguito S:A:R: si degnasse approvare l’enunciata liberazione a favore di Beggia, ordinandone la celebrazione del contratto come latamente appare dal Negozio e Bl.del di 27 Giugno 1780: rimesso in copia autentica al inf:Can:re di Fiviz:no dall’Ill.mo e clarissimo Sig:re Senator Soprasindaco, e Soprintendente della Camera della Comunità, con lettera del di 7 luglio susseguente, il tutto riportò in filza vegliante de negozi in detta can:ria di Fiviz.no alla quale_ concedesse dare esenzione a quanto sopra.Perciò costituito personalmente avanti di me notaro e testimoni infrascritti, con presenza et assistenza dell’ecc:mo Anton Francesco Mini, canonico della comunità di Fivizzano l’Ill:mo Sig.Andrea Bianchi Gonfaloniere di da: Com:ta atali atti deputato da tutto il corpo della Magistratura,compartito del di P.mo giugno 1780 previa la protesta da esso fatta di non volere mediante detto atto obbligare se stesso, eredi e beni, ma solo li Beni di detta Comunità (…), in nome di detta Com:ta (…) Rappresentanti, et in uffizio succesori sponte et in ogni in esecuzione che sopra sia, concessa e locò, conforme la concede, e loca a livello perpetuo a Lorenzo del fu Pellegrino Beggia di Vinca, presente se stesso e di lui linea mascolina di maschio in infinitum, et estinta questa a favore delle femine nate dall’ultimo maschio imediatamente dall’ultimo maschio loro vita naturale durante solamente, e non più oltre, con il jus accrescendi,e fra tutti i compresi e chiamati nel presente livello accettante, stipulante, e conducente, una tenuta di terreno boschivo, prativo, rozzivo et a pasture da nominato monte Sagri, e da Prugnoli, con dette loro adiacenze, e pertinenze dentro la seguente confinazione…”
(Archivio di Stato di Firenze, Notaio Gregorio Securani, atto n°122 del 30 maggio 1781- originale allegato in copia fotostatica.)
Il livello è concesso a Lorenzo Beggia, che lo conduce (è quindi “Conduttore” e come tale citato”) Egli può trasmetterlo ad suoi eredi secondo quanto espressamente chiarito dalle leggi allora vigenti; ed essendo un “livello ereditario” il diritto relativo può essere trasmesso al primogenito o, volendo, non necessariamente a questo figlio ma ad altro, in conseguenza di scelte ereditarie particolari.
La messa a livello degli ex “Beni Comunali di Vinca” non è un caso unico, straordinario o particolare, ma proprio del contesto storico-sociale e della legislazione leopoldina. Sempre presso l’Archivio di Stato di Massa-Archivio Comune di Fivizzano, il faldone/busta relativo la messa all’incanto di livelli passati alla Comunità di Fivizzano e provenienti da ex-beni comunali o opere religiose è imponente; per ogni livello si procede ad una accurata stima per opera di “stimatori” pubblici che ne danno relazione dettagliata circa la consistenza e il valore. Una volta posti all’incanto questi beni vengono assegnati in ragione delle offerte pervenute. Vinca si caratterizza per l’ampiezza, la consistenza dei “Beni” e per il loro posizionamento “alpestre”.
In quegli anni, infatti, è avvenuta una riorganizzazione amministrativa dei possedimenti granducali in Lunigiana. La “Legge per le Giusdicenze” emanata il dì 30 settembre 1772 e il Regolamento Generale per le comunità del Distretto Fiorentino del dì 29 settembre 1774 assegna a Fivizzano un ruolo di assoluta priorità nella amministrazione dei territori granducali della Lunigiana orientale. In precedenza,la “Corte” di Fivizzano, comprendente la “Terra” e le “Ville” non aveva giurisdizione sugli otto comuni della Podesteria di Codiponte (Codiponte, Casciana, Alebbio, Aiola, Equi, Monzone, Prato, Sercognano) e il comune di Vinca. Il 24 febbraio 1777, con “motuproprio granducale”, dalla Cancelleria Comunitativa di Bagnone-fino ad allora competente sui nove comuni suddetti- libri ed archivi delle comunità venivano trasferiti a Fivizzano. Non solo si perdono autonomie risalenti alla dedizione alla Repubblica Fiorentina, avvenuta nel 1419, cioè mezzo secolo prima di Fivizzano, ma i comuni rurali summenzionati vengono cessati. Questo punto è determinante a comprendere appieno quello che occorse in quegli anni.
Si procede alla elezione di un “Nuovo Consiglio Comunitativo”( vedi documento allegato) e, tra le varie, all’incanto dei beni citati. Nel caso di Vinca, presso l’Archivio di Stato di Massa, è conservato il “Bando” originale che fu affisso nella Chiesa di Sant’Andrea di Vinca (vedi documento allegato)
Dopo una prima, breve fase interlocutoria e una nuova messa a bando, il Beggia, a fronte di una offerta più alta, si aggiudica il livello. Quello che avviene dopo, tra alcuni gruppi famigliari vinchesi, avviene in relazione alla reale onerosità dell’impegno economico assunto da Beggia ed dalla necessità di un utilizzo pieno di quei beni nell’ambito di una realtà economica caratterizzata, quasi in toto, dalla dimensione agricola e pastorale.
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Il tipo di Livello
Il livello di Beggia si configura come “livello ereditario”, non come “livello pazionato”; la trasmissibilità dello stesso avviene nelle modalità specifiche previste nella giurisprudenza granducale, come chiaramente sotto descritte e ancor meglio definite nello stesso atto.
Quello che avviene nella complessa storia del livello di Beggia, è comunque all’interno della tradizione giuridica e giusprudenziale della Toscana Granducale. Già il noto “Tesoro del Foro Toscano, ossia raccolta delle decisioni etc…” a pag.175-176 norma la questione. In aggiunta, sempre a pagina 176, il livellario viene così descritto:” Livellario: La prova affermativa d’essere stati pagati i canoni di un livello spetta al livellario che voglia evitare la minacciatagli perdita de’ suoi diritti enfiteutici. T 43. Dec.46.N.2 p. 242.” Che Beggia e suoi eredi abbiano pagato, è dimostrato dai documenti archivistici prodotti e citati subito dopo.
E’ interessante notare come specificamente la legislazione e la giurisprudenza toscana tratti le tipologie di livello. Infatti:
Litis Pendenza V.Braccio Regio.
Livello Ereditario
“Il conduttore che stipula, ed accetta per se, e per i suoi figli e descendenti maschi di maschio, e così per sua linea e discendenza mascolina legittima e naturale in infinito, pone in essere un livello ereditario, e perciò liberamente disponibile dai possessori del medesimo essendo costante in giurisprudenza che quando nel contratto di concessione la menzione dei figli e discendenti si fa unicamente dal Conduttore, anziché vi concorra la vocazione e contemplazione del Concedente si presume fatta nella loro qualità di Eredi, e non in quella di figli, ed al solo effetto di determinare la durata del livello. La clausola ad habendum posta nella parte dispositiva del contratto sta ad escludere la pretesa pazione. Dec. Della C.R.1 Com.Civ.19 Maggio 1845. In causa Tarchiani e Tarchiani”
Traggo questo dispositivo dalla giurisprudenza Toscana, operante su detto Livello Beggia dalla sua concessione, il 30 maggio 1781, atto Notaro Gregorio Securani al 1 gennaio 1866, data di entrata in vigore del Codice Civile del Regno d’Italia (comunemente Codice Pisanelli). Comprendo anche il periodo del dominio estense (1852-1859), che esplicitamente proroga le condizioni giuridiche presenti nei livelli di diritto Toscano ereditati dai nuovi assetti territoriali che videro l’aggregazione di Fivizzano alla costituenda provincia di Lunigiana che, unitamente a Modena, Reggio nell’Emilia, Garfagnana e Massa e Carrara rappresenteranno le suddivisioni amministrative del Ducato.
Lo stesso vale per il breve periodo del Regno d’Etruria. Il Codice Napoleonico ebbe vita breve, circa sei anni. Fu cura del Granduca, al suo ritorno, nel 1814, cassare subito il complesso e moderno corpo legislativo napoleonico.
Dalla documentazione reperita presso l’Archivio di Stato di Massa, risulta sempre essere il Beggia e quindi suo erede a pagare il laudemio alla Magistratura Comunitativa di Fivizzano. Dal “Libro dei Livelli” del Comune di Fivizzano, dal “Libro dei saldi” del Comune di Fivizzano (ambedue prodotti in allegato) risulta essere sempre il Beggia e poi suo erede a saldare il corrispettivo.
Questo dimostra inequivocabilmente che il rapporto è tra Beggia e la Comunità di Fivizzano.
Quindi, senza tema di smentita, il livello di Beggia è un “Livello Ereditario”, e le modalità di questa trasmissibilità sono quelle argomentate sopra.
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La Società:
Atti Notaro Gregorio Securani del 3 giugno 1781 e nuove capitolazioni societarie del 8 ottobre 1787.
Non ci è dato sapere se la costituzione di una Società tra Beggia e altri 65 gruppi famigliari per l’utilizzo dei beni compresi nel suo livello sia stata una operazione preordinata nell’ambito paesano oppure una sorta di continuazione di una secolare tradizione comunitaria. Fatto è che non tutte le famiglie di Vinca parteciperanno alla costituzione di detta Società mentre prima della soppressione del Comune di Vinca probabilmente tutti potevano godere di detti beni. E’ sempre l’atto notarile del 3 giugno che stabilisce con chiarezza i termini della questione: infatti “Quindi è che detto Beggia sia risoluto di venire alla seguente convenzione con gli infrascritti Popolani di Vinca, con doversi considerare però sempre come capo di una Comunità et università come di prima erano, ma come particolari et uti singuli e non altrimenti ne in altro modo._”
Convenzione con particolari, cioè un atto che norma una convenzione tra privati, ovvero il Beggia e gli altri 65.
A questo punto è bene osservare che, già nel primo “Estimo di Vinca del 1762” sono accuratamente descritte le strutture proprietarie degli abitanti possessori di qualche bene. In alcuni casi si nota come, importanti famiglie quali i Sarteschi non entrino in detta Società. Il motivo non è a noi noto. E’ pur vero che dall’Estimo del 1762 si evince una ben definita”particolarizzazione” dei terreni prossimi l’abitato, fin giù al fiume. Non è quindi assolutamente vero che tutto fosse della comunità intera; piuttosto, il processo di costituzione di una piccola proprietà privata della terra si può collocare almeno dal XV sec. negli stessi modi in cui questo avveniva, ed esempio, nel versante della Lunigiana marittima. Rimangono insomma “beni comunali” quei terreni impervi ed alpestri che sono posizionati di fronte al paese e sono prevalentemente usati per il pascolo e la legna.
Da un confronto poi con il “Catasto Leopoldino del 1826” relativo a Vinca, una attenta lettura della struttura delle proprietà dei singoli gruppi famigliari ci darà informazioni preziose al fine di definire con accuratezza quanto richiesto nei quesiti.
La motivazione che ha portato alla costituzione della Società data nel contratto è la seguente: “ed essendo che riflettendo detto Beggia opera malagevole il poter conservare e custodire e far uso convenevole di tutti li predetti beni livellari, quandoché ponendo aparte altre persone del medesmo luogo di Vinca sarebbe di maggior vantaggio e per se, e per altri, fermi per tanto sempre li patti, et obbligazioni da esso contratte a favore della Comunità di Fiviz:no” ma, come si dimostrerà nel seguente, tale Società non mette in discussione che la titolarità del livello è di Beggia:
“In 3°: Luogo il detto Lorenzo Beggia, siccome è l’enfiteuta, e dopo di esso i suoi eredi e discendenti prima maschi e poi femine in infinitum così durante la suddetta enfiteusi si obbliga, se e i suoi, di porre in Società, come pone al godimento, e partecipazione al comodo et utile di detto livello tutti gli altri sopra descritti, et obbligati, conchè questi si obblighino, come effettivamente s’obbligarono, e si obbligano di stare a parte e partecipare di ogni utile e sofrire d’ogni dano proveniente da detto livello, per tutto quel tempo durerà detto livello e linea di detto Beggia perché cosi._”
Siccome, forse sbagliando, molto dibattito su questa delicata questione parte dall’atto dell’otto ottobre 1787, si ricorda che quell’atto altro non è che un perfezionamento di detta società. Infatti nel 1787 si perfezionano le ragioni della Società e si fa cenno a questioni intervenute fra soci e con la Magistratura comunitativa di Fivizzano, per cui si ritiene opportuno ritornare sull’argomento.
“E che li 3 giugno 1781: il medesmo Beggia associasse a detto livello li uomini, e famiglie di Vinca, non come Corpo di Comunità ma come particolari, et uti singuli, salva la Sovrana approvazione, anzi salva la Comunella della società fra tutti gli associati, e nominati in detto istrumento da me rogato nel quale appariscono i patti comuni frà detti Soci, e come( sia?)
Siccome non ostante detti patti, e convenzioni sono nate diverse dispute fra detti Soci ed essendo parimente nata disputa se possa avere effetto detto istrumento di Società, per non esservi intervenuta l’approvazione della Magistratura di Fivizzano, padrona diretta di detti beni, ne di alcun superiore. Quindi è che detto Lorenzo Beggia, e li soci medesmi fino all’anno scorso risolverono di rinnovare la detta Società, con nuove Capitolazioni, per schiarimento, e sicurezza della Società medesma._
E primieramente ricorsero alla Magistratura medesma perché approvasse la loro rissoluzione di procedere ad una nuova Società fra di loro da durare fino alla terminazione di detto livello da godersi fra loro e, e loro eredi, il che fu approvato dalla Magistratura di Fiviz.no con partita del 13 settebre 1786:, Senza però alontanarsi dall’obbligazione di d.to Beggia, quale la comunità predetta vuole riconoscere unicamente, per tutti gli effetti di ragione, come principale, per avere detta Comunità contrattato con detto Beggia, e come da detto Partito al quale(così?). Indi ottenuta detta Partita dalla predetta Comunità umiliarono detti Socj con detto Beggia preci a S.A.R. per l’approvazione, e furono altresì graziati dall’A:S: e il seguente Benigno Rescritto ottene le cercostanze particolari approvasi come si propone=Dato in Firenze li 17 ottobre 1786: C:V: Franc.co Serristori= C. Marmorai qual benigno rescritto fu per mezzo dal Sig. Can:re della Camera delle Comunità rimesso al sig. canc.re di Fiviz.no accet._”
Sono determinate con maggiore puntualità le cariche amministrative e gestionali interne a detta società e viene riconosciuto al Beggia, proprio in virtù del suo ruolo di enfiteuta e per le spese sostenute nel frattempo “19 Siccome poi detto Beggia è l’enfiteuta et hà sofferto molti incomodi per detta causi et ancora è per soffrirne, con i detti Soci tutti promettono di renderlo indenne, et inoltre per titolo di recognizione, accordano a detto Beggia, et a lui eredi e successori, durante detto livello, la facoltà di poter mandare a pascolare quattro bestie grosse a clehti servi nella terra al Bosco di Vinca, senza che per dette bestie sia tenuto pagare alla Società cosa alcuna, perché così per patto espresso stillato._”
Sono cambiati molti dei nomi dei primi partecipanti la Società del 1781; in soli sei anni la ruota della vita ha girato, alcuni si sono trasferiti altrove, altri morendo non hanno lasciato eredi, altri hanno semplicemente rinunciato poiché, tutto sommato, la spesa non valeva l’impresa, almeno in quei primi tempi. Siamo ancora nel pieno di una società di anciénne régime, di li a breve sconvolgimenti ancor più significativi arriveranno anche a Vinca.
Questa società, oltre gli specifici patti condivisi e sottoscritti, si regola sulla base degli usi e della giurisprudenza toscana. L’esclusione delle donne, che compaiono solo a tutela degli interessi dei figli minori e con approvazione e sigurtà dei maschi di famiglia, è un dato ricorrente, piaccia o meno alla sensibilità contemporanea. Così è parimenti chiaro che le quote cessate della società tornino all’insieme della stessa o che, la trasmissibilità di dette quote, sia possibile per volere ereditario col saltare il primogenito.
Bisogna solo annotare che, interventi successivi, hanno modificato in piccola parte dette norme con un limite non sufficientemente evidenziato: non hanno normato il livello Beggia, bensì una proprietà privata tra comunisti, che così è dal 1883, anno della affrancazione del livello di Beggia.