A nome d’Iddio Amen l’anno del nostro Sig.re Gesù Christo mille settecento ottantuno indizione decima quarta il dì tre Giugno, Regnando Pio sesto R.mo Pontefice, et il Serenissimo Arciduca Pietro Leopoldo d.mo nono Granduca di Toscana felicemente Dominante.___
Essendoché sia la verità come in esecuzione degli ordini veglianti sopra il nuovo regolamento comunitativo di Fivizzano prevj i soliti incanti e Sovrana approvazione fossero rilasciati e concessi a livello tutti li beni che già erano della soppressa comunità di Vinca a favore di Lorenzo quo. Pellegrino Beggia pure di Vinca, come da istrumento del dì 30 maggio scorso 1781 per me notaro infrascritto rogato per annuo canone di lire ducento venti sette soldi sei e denari otto, e laudemio simile in perpetuo in prima per linea o generazion mascolina, aposcia in difetto della femminina, e come meglio da detto Istrumento Servabis Servandis, ed essendo che riflettendo detto Beggia opera malagevole il poter conservare e custodire e far uso convenevole di tutti li predetti beni livellari, quandoché ponendo aparte altre persone del medesmo luogo di Vinca sarebbe di maggior vantaggio e per se, e per altri, fermi per tanto sempre li patti, et obbligazioni da esso contratte a favore della Comunità di Fiviz:no, e come da detto Istrumento da me rogato et a forma de Sovrani ordini da quali ne detto Beggia ne le infrascritte parti intendono di recedere ma di eseguire in milioramenta, come tanto essi, che io Not. infrascritto dichiaro e protesto, a segno che in caso alcuno delli infrascritti patti accennatiti fossero contrari alli accenati Sovrani ordini a regolamento comunitativo s’abbiano non apposti, e ferma stante l’altre convenzioni, e patti infrascritti che fossero validi et in nulla a detti Sovrani ordini contrari.
Quindi è che detto Beggia sia risoluto di venire alla seguente convenzione con gli infrascritti Popolani di Vinca, con doversi considerare però sempre come capo di una Comunità et università come di prima erano, ma come particolari et uti singuli e non altrimenti ne in altro modo._
1: Pasquino q.m Giovani Collonata e di lui fratelli assenti e per loro accettanti detto Pasquino
2: Tomaso q.m Giovanni Giananti
3: Domenico q.m Filippo Giuntoni
4: Antonio di Domenico Giuntoni
5: Francesco q.m Domenico Orlandini assente e per esso accettante, obbligandosi Anto.Giuntoni
6: Francesco q.m Enea Mattei
7: Andrea q.m Domenico Quartieri
8: Angelo q.m Enea Mattei
9: Domenico q.m Gio:Batta Mattei
10: Giovan Domenico q.m Pasquino Papa
11: Giovani q.m Dom:co Federici
12: Lorenzo qm: Gio: Giananti
13: Domenico q.m Lorenzo Orlandini
14: Lorenzo q.m Antonio Morani
15: Giovan Pietro q.m Leonardo Marchi
16: Giovanni q.m Domenico Caramanti
17: Andrea q.m Pietro Giananti
18: Giovan Batta q.m Gio: Tosi
19: Carl’Andrea TOSI
20: Clemente q.m Vallerio Pelli assente, e per esso accettante, e giurante Vallerio Pelli di lui figlio
21: Carlo q.m Pietro Battaglia
22: Giovan Pietro q.m Gio:Batta Mattei
23: Angelo q.m Carlo Beggia
24: Pietro q.m Simone Borghini
25: Pellegrino q.m Gio: Cesari
26: Domenico d’Anto: Boni, che viene separato dal Padre, e che fa quanto in appresso con il consenso di Antonio Boni Padre, rinunciante e giurante.
27: Lorenzo d’Agostino Morani
28: Andrea q.m Gio: Fran:co Pinelli
29: Simone q.m Giovanni Giananti
30: Pellegrino q.m Bartolomeo Colona
31: Gio: Pellegrino q.m Domenico Federici
32: Pietro q:m Domenico Pezzanera et Domenico q.m Fran:co Borzani
33: e 34: Francesco q.m Domenico Pezzanera
35: Simone q.m Filippo Mastorchi (+)
36: Francesco q.m Pasquino Papa
37: Francesco q.m Andrea Papa accettante ancora a nome di Flaminio Papa di lui fratello assente promettente, e giurante per il medesmo
38: Lorenzo q.m Giuseppe Battaglia
39: Domenico q.m Giuseppe Battaglia
40: Andrea q.m Simone Mariani
41: Pasquino del q.m Gio: Beggia
42: Domenico q.m Andrea Ferrari
43: Luc’Antonio q.m Angelo Benelli assente, e per esso accettante, e promittente a Angelo Benelli di lui figlio.
44: Pietr’Andrea q.m Angelo Benelli
45: Pasquino q.m Sperandio Quartieri
46: Antonio q.m Giovan Domenico Boni
47: Domenico q.m Pietro Papa
48: Domenico q.m Giuseppe Spagnoli
49: Gio: Dom:co q.m Andrea Venturi
50: Giuseppe di Lorenzo Battaglia
51: Pietro q.m Bartolomeo Giuntoni assente, accettante per esso Lorenzo Giuntoni, qual Lorenzo accetta tanto in nome proprio, che a nome di d.to pietro, et ut singuli.
52: Agostina vedova del q.m Matteo Giannanti, accettante ancora in nome dei figli, che fa quanto segiue con il consenso, presenza e autorità di Bernardo, e Daniele Radichio di lei fratelli, presenti, consenzienti, e giuranti, dachè, e la medesma con simile di lei giuramento rinunciò ad ogni legge e statuto a suo favore faciente per me._
53: Bernardo q.m Pietro Radichio
54: Daniele q.m pietro Radichio
55: Domenico q.m Fran:co Radichio
56: qual Domenico fa la cosa infrascritta per eser minore col consenso di Bernardo Radicchio, e Daniele Radicchio, presenti, consenzienti e giuranti pactis, per Giuseppe q.m Dom:co Radicchio
57: Paulo Antonio q.m Fran:co Pinelli
58: Angiolo q.m Filippo Giuntoni assente e per esso accettante Filippo Giuntoni di lui figlio
59: Fran:co q.m Andrea Achile
60: Lorenzo q.m Pasquino Morani
61: Matteo q.m Pietro Borghini assente, e per esso accettante Pietro Borghini
62: Antonio q.m Simone Mariani
63: Andrea q.m Simone Borghini
64: Giovan Antonio q.m Dom:co Morani
65: Giovan Lorenzo q.m Dom:co Quartieri, tutti presenti
E primieramente tutte le suddette parti rattificavano, e rattificano la narativa predetta che come vera vogliano s’abbia per dispositivo e per perta integrale il presente istrumento, sempre con la sola protesta, che vogliano s’abbiano per repetita in ogni parte di questo istrumento.>>
Indi in secondo luogo dichiararono, e dichiarano, convennero e convengono, che sia lecito a tutte le suddette parti una mecum accetanti, il poter far uso di detti beni come sopra allivelati al detto Beggia, equalmente al mede:mo, e che una tal facoltà passi nelli eredi e successori di detta e singula. Le sudette parti, come cosi, solenemente promettono, e si obbligano per loro e loro eredi e sotto ipoteca di loro e loro beni presenti, e futuri perché così, e non altrimenti._
In 3°: Luogo il detto Lorenzo Beggia, siccome è l’enfiteuta, e dopo di esso i suoi eredi e discendenti prima maschi e poi femine in infinitum così durante la suddetta enfiteusi si obbliga, se e i suoi, di porre in Società, come pone al godimento, e partecipazione al comodo et utile di detto livello tutti gli altri sopra descritti, et obbligati, conchè questi si obblighino, come effettivamente s’obbligarono, e si obbligano di stare a parte e partecipare di ogni utile e sofrire d’ogni dano proveniente da detto livello, per tutto quel tempo durerà detto livello e linea di detto Beggia perché cosi._
In 4°: Luogo Tutti e singuli li sopra nominati, e lor eredi, e succesori si obbligano di contribuire ognanno La Loro tangente e rata per pagare detto livello, et imposizione comunitativa et ogni altra spesa tanto ordinaria che straordinaria al mentovato Beggia, e per esso al Cam:go sarà elletto, altrimenti non pagando resta fissato, e dichiarato comunemente, che quelli non pagheranno ipso facto, et ipso jure, restino privi di ogni partecipazione e comodo di detti Beni Livellari, e quella o quelle porzioni s’acreschino agli altri osservanti, senza poter ricorrere al beneficio della mora, alla quale detti contraenti tutti rinunciarono e rinunciano in forma perché così per patto._
In 5°: Luogo siccome tra detti beni enfiteutici ve ne sono di boschivi, alpestri, campivi, e pratili, così resta convenuto fra tutte le suddette parti, che debbano questi incantarsi, cioè 1 Monte Sagri 2 Prugnoli 3 Prati del Comune e Boscato, e Piana del Mullino, per liberarsi al maggior e miglior offerente, come pure dichiarano debba incantarsi il Pascolo delle bestie Forastiere a regolarsi aforme il Capitolo 10:, e quest’incanto dovrà farzi ogn’anno, et il denaro ricavato dalli mede:mi incanti dovrà passare nelle mani del Cam:go co.vo e opere e detto denaro dovrà primieramente andare in diminuzione al Canone Livellario, e per l’altre spese che dovrano farsi, e quel di più dovrà stare a Benefizio Comune delli soci perché così è._
In 6°:Luogo siccome li detti beni sono quasi tutti alpestri, et è impossibile renderli a coltivare e sono solo atti al pascolo di bestie, tanto grosse che minute, e vengono ben spesso danneggiati da popoli confinanti, e sudditi esteri, però resta convenuto fra dette parti, ciascuna di cui, che ogn’anno si debba levare due guardie, quali dovranno pagarsi dalli Socj, e con il ricavato delle accuse da intentarsi contro li dannificanti, o come meglio sembrerà alle parti, il tutto aforme delle Leggi Sovrane, e non altrimenti, come essi promettono, e si obbligano, sotto l’ipoteca di Loro stessi, Loro Beni et Eredi in forma.
In 7° Luogo parimente sicome si renderebbe per suo danno, e pregiudizio di detto Beggia e mallevadori, a tener un conto esato del ricavato dalli affittuari, o incantatori, et altro come ha convenuto nel caso che soprà però tutte, e singole le dette parti convennero, e convengono, che ogn’ anno debba ellegersi frà i socij un Cam:go, quale dovrà riscuotere tutti gl’incanti e cense et altre tasse, e pagare il canone annuo, colte d’estimo, et altri agravi posati, e da posarsi sopra gli anzidetti Beni, e liberare detto Beggia, e suoi eredi successori, e mallevadori e suoi da ogno danno, e spesa potessero patire per causa di detto livello, con dichiarazione fra dette parti fissata, che il Cam:go dovrà essere elletto debba avere il proprio, e che il di lui estimo debba ascendere a scudi trenta di somma minore, e che sia abile, e capace ,et in caso detto Cam:go fosse moroso al pagamento del Canone, et altro ogni danno vada sopra di lui, sotto l’obbligo et ipoteca di se stesso, suoi beni et eredi. Qual Cam:go resta dichiarato debba essere elletto da detto Beggia per mezzo di Polizze dieci, che dovranno farsi dal medesmo, ed estrarsi da esso a sorte perché così per privativa del detto Beggia e di lui Eredi e Successori perché così per convenzione fissate , et accordate dalle parti dette, inoltre resta fissato, che il Cam:go sarà elletto debba avere, per suo stipendio, lire quindici fiorentine l’anno, con patto non possa rifiutare tal Carica, senza giusti motivi, con dichiarazione ancora, che detto Cam:go, dentro al mese di 7bre d’ogn’ anno debba rendere i suoi conti alli infrascritti Ragionieri, et in caso esso non avesse riscosso debba non ostante pagare per proprio, alea ad omnia damna, che così._
In 8 Luogo dovrarsi annualmente elleggere da detti Socij due Ragionieri che ogn’anno debbano calcolare il ricavato dalli affitti, pene, et altro, e riveder detta ragione al Cam.go, pro tempore, quali Ragionieri dovranno annualmente ellegersi dalli detti Socj, con partito,avuto riguardo siano Capaci, Abbili, Idonei, e Solventi, e detta ragione dovrà rivedersi dentro al di 15 7bre d’ogn’anno, che così._
In 9 Luogo in caso poi mancasse il denaro per pagar gl’agravi annui resta fissato debba imporsi sopra le capre, e pecore che useranno pascolare nelle suddette terre boschive livellarie farsi di quelle Saranno incantate una tassa proporzionata al bisogno, che così._
In 10 Luogo parimente resta fissato fra detti Soci che volendo introdurre bestie forastiere a pascolare in detti beni livellarj dovranno detti Socij per dette bestie pagare un soldo per capo di bestie minute tanto pecorina, checaprina,, qual rilevato annualmente doverà andare prima in diminuzione per Canone, et altre spese, e di poi a vantaggio de Socij.
In 11: Luogo resta fissato ad effetto, che il povero, che non tiene bestiame minuto in proprio possa introdurre a forma di quello, e sempre confermato per il passato pecore fino alla somma di cinquanta da pascolare in detti Beni Livellari a riserva di que Beni saranno incantati, con dover però pagare un soldo per capo di bestie minute, con facoltà ancora di poter, in detti Beni ronchegiare a riserva di quelli saranno incantati, ecciò ad oggetto possimo i poveri sostentarsi, nel caso poi detti poveri volessero oltrepassare il numero predetto di cinquanta, per queli di più dovranno pagare soldi due per cadaun Capo, che così._
In 12: Luogo resta parimente convenuto fra detti Socij, che il Bosco resta compreso in detto livello, debba essere sempre riservato per la pastura delle vacche, dal dieci di maggio a tutto settembre, e che dette vacche nelli mesi di maggio, e giugno debbano pagare soldi sei per ciascun capo, e per gl’altri due mesi soldi tre per bestia, e quelli dovranno far pasturare dette bestie dovano prima darsi in nota al Cam.go, e rispetto alle bestie, pecorine, e caprine potranno essere accusate a forma delle legi veglianti, qualora vadino a pasturare in detto Bosco ne tempi proibiti, come pure convenero, e convengono, che nissuno dei Socij possa legnagiare in detto Bosco in qualunque tempo, ad effetto risorghino le piante, e ciò fino a nuova dichiarazione da farsi da detti Socij, e contravenedo intendono essere accusati a forma, e parimente fissavano che il passo per le bestie pecorine, e caprine per andare al detto Bosco de mese di ottobre, sia la strada delli Poggi perché così e non altrimenti._
In 13. Luogo dichiararono detti Socij, che non sia permesso ad alcuno legneggiare, o far tagli di sorta alcuna nella terra boschiva l.d.to al Pedagno, e Cattino fino al fiume, e ciò per anni otto, per l’effetto creschino le piante, e volendolo disfare debba farsi di pieno Consenso dei detti Socij alla pena mancando di essere accusati Seconda._
In 14: Luogo Convennero detti Socij per loro, e loro eredi, e discendenti di adempire a quanto sopra, e si obbligano di non cedere dette ragioni livellarie ad alcuno fuori delli Socij, ma solo tutti i diritti, prerogative, e jus restino in detti Socij loro Eredi, e discendenti, obbligandosi altresì detto Beggia per se e i suoi di non porre a parte altre persone fuori delle nominate, come sopra, e loro eredi, e successori ne di cedere il suo jus ad altri, come pure tutti gli altri Socij promessero e promettono di non cedere la medesma det. Sopra se non alli Socij, et in tal caso lo stimo di dette ragioni si dovrà rimettere all’arbitrio di due persone prudenti da ellegersi dalle parti perché così._
In 15: Luogo convenero che dividendosi le famiglie delli sodetti Socij, debano sempre in capita, et non in stirpe, e debbano sempre considerarsi per una sol voce e basta, e non altrimenti, perché così._
In 16: Luogo siccome, per andare a detti Beni Livellari, massime alpestri vi sono alcune strade particolari, e non pubbliche, che hanno di bisogno di riatamento, così resta fissato, che ciascuno di detti Socij debba concorrere alle spese di riatamento o con l’opere personali, o con denaro, e mancando intrandono essere obbligati alla pena di una lira per cadauna giornata perché così._
In 17: Luogo resta parimente fissato per convenzione accordata da tutti li Socij, che detto Beggia stante gl’incomodi soferti e che può sofrire da detta conduzione livellaria, per essere l’incantatore, che possa tanto esso, che suoi Eredi, e Successori durante detto Livello mandare a pascolare quattro bestie grosse in tutte le sudette terre livellarie, liberamente, senza essere costretto a pagamento alcuno, non ostante qualunque luogo Incantato, Insolato, a tempi proibiti anzi debbi però, cioè in Sagro, nrl Bosco, alla Costa, a riserva solamente de Prati perché così per sua privativa._
E per la piena e totale osservanza di dette, e singule, le sudette cose, come sopra dalli detti Socij espresse, e narrate, obbligarono loro stessi, loro Beni et Eredi presenti, e futuri in forma amplissima e secondo il formulario fiorentino, renunciante, durante (…), et accettante Giova. Anto.(…) Mastorchi= Io Not.ro: Inf.to approvo
Fatto in Vinca sotto la Canonica presenti Francesco Anto. Q.m Domenico Perutelli di Caprigliola e Antonio di Gio:Magnani di d.l.o (..?)=Io Not.ro: Inf.to approvo…(…)